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A.T.P. (Accord Transport Perissable)

L’A.T.P. (“Accord Transport Perissable”, “Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti”) è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana.

La normativa A.T.P. è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati, tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984, viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., mentre l’aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, attraverso le A.S.L.
La norma A.T.P. prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati; questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81).

Per quanto riguarda i veicoli, l'A.T.P. prevede quattro tipi di mezzi di trasporto:

1) Mezzo di trasporto ISOTERMICO
2) Mezzo di trasporto FRIGORIFERO
3) Mezzo di trasporto REFRIGERANTE
4) Mezzo di trasporto CALORIFERO

Classificazioni di trasporto A.T.P. (il coefficiente di trasmissione k si intende espresso in W/m2 K):

IN
ISOTERMICO NORMALE
- 0,4 < k < 0,7
Per trasporti di alimenti deperibili che non necessitano l’ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento classificando il veicolo FNA.

IR
ISOTERMICO RINFORZATO
k < 0,4
Struttura isotermica rinforzata non refrigerata; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento e a seconda della sua potenza, classificare il veicolo FRA - FRB - FRC.
Tale classe, ai nove anni indistintamente subisce declassamento ”IN” a 0°C.

A fino a 0°C
B fino a -10°C
C oltre i -20°C

FNA
FRIGORIFERO NORMALE classe A

Struttura isotermica normale e refrigerata con unità frigorifera autonoma per l’ottenimento di una temperatura minima di 0°C per il trasporto di alimenti deperibili.

FNAX
struttura isotermica normale e refrigerata con unità frigorifera non autonoma per il raggiungimento di una temperatura minima di 0°C (prodotti alimentari freschi).

FRA
FRIGORIFERO RINFORZATO classe A

Struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma per trasporti di alimenti deperibili; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0°C.

FRAX
Struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma per l’ottenimento di una temperatura minima di 0°C per il trasporto di prodotti alimentari freschi.

FRB
FRIGORIFERO RINFORZATO classe B

Struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma per trasporti di alimenti deperibili; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -10°C.

FRBX
Struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma per l’ottenimento di una temperatura minima di -10 °C per il trasporto di prodotti alimentari congelati.

FRC
FRIGORIFERO RINFORZATO classe C

Struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera autonoma per trasporti di alimenti deperibili; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

FRCX
Struttura isotermica rinforzata e refrigerata con unità frigorifera non autonoma per l’ottenimento di una temperatura minima di -20 °C per il trasporto di prodotti alimentari surgelati.

RRC
REFRIGERATO RINFORZATO classe C

Struttura isotermica dotata di piastre eutettiche per trasporti di alimenti deperibili che necessitano l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20°C e oltre.

Le sigle di identificazione A.T.P. corrispondenti avranno come finale la lettera “X” nel caso in cui un mezzo di trasporto isotermico sia munito di gruppo frigorifero NON AUTONOMO.

NON AUTONOMO
Quando il frigorifero è dotato di compressore azionato direttamente dal motore del veicolo, tramite un sistema di cinghie, si aziona solo con motore veicolo acceso; quando una parte del gruppo frigorifero è amovibile; quando le piastre eutettiche per essere raffreddate devono essere tolte dal veicolo.

AUTONOMO
Quando il gruppo frigorifero è dotato di motore diesel indipendente dal motore del veicolo, in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo. Il frigorifero si aziona anche con motore veicolo spento.

Esposizione delle sigle sui veicoli

Le sigle adesive riportano la classificazione A.T.P. ottenuta per quel determinato veicolo, il mese e l’anno di scadenza.
Esse devono essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme.

• Le sigle saranno composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco
• L’altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm
• Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente nella parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata.

Sull’attestato internazionale o nazionale di detti mezzi deve essere indicata una delle seguenti classi:
• FRC, FRF, RRC, per l’attestato internazionale;
• FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l’attestato nazionale.

Durata e rinnovo A.T.P.

6+3+3
Dalla data del primo rilascio, il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni.
Ai 6 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.
Ai 9 anni il rinnovo viene effettuato tramite i centri collaudo per altri 3 anni.

Raggiunti i 12 anni di vita, il rinnovo dell'attestato A.T.P. non è più di competenza dei centri collaudi ma dei centri prova ed ha una durata di 6 anni.

I rinnovi A.T.P. possono essere effettuati fino a 6 mesi prima della scadenza senza perdere validità.

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H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points)

Con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, viene esteso a tutte le attività industriali ed artigianali l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo che ha come scopo la garanzia della sicurezza igienica e della commestibilità di un alimento.

L'autocontrollo consiste nella messa in atto dei sistemi H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points), che puntano a identificare ed analizzare i possibili danni associati ai differenti stadi del processo produttivo di una derrata alimentare e a definire i mezzi necessari per neutralizzarli mettendoli in atto in maniera efficace.
La finalità del sistema H.A.C.C.P. non è quella di intervenire sulle non conformità rilevate nella catena di produzione ma quella di prevenzione delle cause di contaminazione, intervenendo prima che si verifichino eventi negativi, applicando le opportune azioni correttive.

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AUTORIZZAZIONE SANITARIA (per trasporto alimenti deperibili in regime A.T.P.)

L'art. 44 D.P.R. 327/80 prevede che siano soggetti ad autorizzazione sanitaria:

• le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse;
• i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione al dettaglio;
i veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati.

L'Autorizzazione Sanitaria ha validità di due anni dalla data del rilascio (art. 46 DPR 327/80).
Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere puliti e disinfettati con mezzi idonei, seguiti da lavaggio con acqua potabile.

Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegate per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44.

La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria deve essere inoltrata al Comune competente per territorio (Sindaco) in relazione alla residenza del proprietario del veicolo.

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